Art. 62
Qualifiche degli osservatori scientifici
In vigore dal 15 nov 2017
Qualifiche degli osservatori scientifici
Gli Stati membri garantiscono che gli osservatori abbiano seguito la formazione necessaria, siano adeguatamente qualificati e siano stati approvati prima del loro distacco. Gli osservatori presentano il seguente profilo:
a)
possiedono conoscenze ed esperienza sufficienti per individuare le specie e raccogliere informazioni sulle diverse configurazioni degli attrezzi da pesca;
b)
possiedono una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;
c)
sono in grado di osservare e registrare accuratamente i dati da raccogliere nell'ambito del programma;
d)
sono in grado di raccogliere campioni biologici;
e)
non sono membri dell'equipaggio del peschereccio sotto osservazione; e
f)
non sono dipendenti di una società di pescherecci impegnata nelle attività di pesca osservate.
Storico versioni
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