Art. 60

Coerenza dei dati comunicati

In vigore dal 15 nov 2017
Coerenza dei dati comunicati Lo Stato membro di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che effettua trasbordi in mare esamina le informazioni ricevute in virtù del presente regolamento per verificare la coerenza fra le catture dichiarate, i trasbordi e gli sbarchi di ogni nave, se necessario anche in cooperazione con lo Stato di sbarco. Tale verifica è effettuata in modo tale da limitare al massimo interferenze e intralci alla nave e da evitare che sia compromessa la qualità del pesce.
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Coerenza dei dati comunicati (Art. 60 Regolamento (UE) 2017/2107) — Testo vigente | Portale Normativo