Art. 58

Programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare

In vigore dal 15 nov 2017
Programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare 1.   Ogni Stato membro provvede affinché tutte le navi da trasporto che effettuano trasbordi in mare abbiano a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT conformemente al programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare di cui all'allegato VIII. 2.   Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'osservatore regionale dell'ICCAT ha il compito di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo e, in particolare, se i quantitativi trasbordati coincidono con le catture riportate nella dichiarazione di trasbordo ICCAT e con quelle registrate nel giornale di bordo del peschereccio. 3.   È vietato iniziare o proseguire il trasbordo nella zona della convenzione ICCAT senza la presenza a bordo di un osservatore regionale dell'ICCAT, salvo in casi di forza maggiore debitamente notificati al segretariato dell'ICCAT.
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Programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare (Art. 58 Regolamento (UE) 2017/2107) — Testo vigente | Portale Normativo