Art. 57
Dichiarazione di trasbordo ICCAT
In vigore dal 15 nov 2017
Dichiarazione di trasbordo ICCAT
1. Il comandante o l'armatore del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni, entro 15 giorni dal trasbordo, compila e trasmette al proprio Stato membro di bandiera e alla PCC costiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT.
2. Il comandante della nave da trasporto ricevente, entro 24 ore dal completamento del trasbordo, compila e trasmette al segretariato dell'ICCAT, alla PCC di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT, unitamente al suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto.
3. Il comandante della nave da trasporto ricevente trasmette alle autorità competenti dello Stato di sbarco, almeno 48 ore prima del medesimo, la dichiarazione di trasbordo ICCAT unitamente al suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto.
4. Tutte le specie regolamentate dall'ICCAT e ogni altra specie catturata in associazione con tali specie, sbarcate o importate nella zona o nel territorio di una PCC, non trasformate o trasformate a bordo e che siano oggetto di un trasbordo in mare, sono accompagnate dalla dichiarazione di trasbordo ICCAT fino al momento in cui ha luogo la prima vendita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2107:oj#art-57