Art. 62 · Qualifiche degli osservatori scientifici

Art. 62

Qualifiche degli osservatori scientifici

In vigore dal 15 nov 2017
Qualifiche degli osservatori scientifici Gli Stati membri garantiscono che gli osservatori abbiano seguito la formazione necessaria, siano adeguatamente qualificati e siano stati approvati prima del loro distacco. Gli osservatori presentano il seguente profilo: a) possiedono conoscenze ed esperienza sufficienti per individuare le specie e raccogliere informazioni sulle diverse configurazioni degli attrezzi da pesca; b) possiedono una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; c) sono in grado di osservare e registrare accuratamente i dati da raccogliere nell'ambito del programma; d) sono in grado di raccogliere campioni biologici; e) non sono membri dell'equipaggio del peschereccio sotto osservazione; e f) non sono dipendenti di una società di pescherecci impegnata nelle attività di pesca osservate.
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