Art. 9
Piani di gestione in relazione ai dispositivi di concentrazione del pesce
In vigore dal 15 nov 2017
Piani di gestione in relazione ai dispositivi di concentrazione del pesce
1. In relazione alle navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e che praticano la pesca dei tonnidi tropicali con lenze a canna con l'ausilio di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), gli Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Commissione piani di gestione per l'utilizzo di tali FAD da parte delle navi battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 gennaio dell'anno seguente.
2. Gli obiettivi dei piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono elencati di seguito:
a)
migliorare le conoscenze relative alle caratteristiche dei FAD, alle caratteristiche delle boe, alla pesca per mezzo di FAD, incluso lo sforzo di pesca, e agli impatti connessi sulle specie bersaglio e non bersaglio;
b)
gestire efficacemente la posa e il recupero di FAD e segnalatori e la loro possibile perdita;
c)
ridurre e limitare l'impatto dei FAD e della pesca praticata con l'ausilio di questi ultimi sull'ecosistema, intervenendo anche, ove del caso, sulle diverse componenti della mortalità per pesca (ad esempio, numero di FAD impiegati, compreso il numero di cale con FAD effettuate dai pescherecci con reti da circuizione a chiusura, capacità di pesca, numero di navi d'appoggio).
3. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni di cui all'allegato II.
4. Gli Stati membri garantiscono che non più di 500 boe strumentali siano attive simultaneamente per ciascuna nave con reti da circuizione a chiusura battente la loro bandiera e che pratica la pesca dei tonnidi tropicali con l'ausilio di FAD.
Storico versioni
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