Art. 10

Requisiti per i FAD

In vigore dal 15 nov 2017
Requisiti per i FAD 1.   I FAD soddisfano i seguenti requisiti: a) la struttura di superficie del FAD o non è coperta da alcun materiale o è coperta unicamente da materiali che presentano un rischio minimo di impigliamento di specie non bersaglio; e b) i componenti sommersi sono composti esclusivamente da materiali che non provocano l'impigliamento di specie non bersaglio. 2.   Nella progettazione dei FAD si privilegiano, ove possibile, materiali biodegradabili, ai fini dell'eliminazione graduale dei FAD non biodegradabili entro il 2018. 3.   Nel quadro della relazione annuale di cui all', gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per garantire l'osservanza dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
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