Art. 71

Relazione annuale

In vigore dal 15 nov 2017
Relazione annuale 1.   Entro il 20 agosto di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno civile precedente, con informazioni sulla pesca, la ricerca, le statistiche, la gestione, le attività di ispezione e di contrasto alla pesca INN e ogni altra informazione supplementare, a seconda del caso. 2.   La relazione annuale comprende informazioni sui provvedimenti adottati per limitare le catture accessorie e ridurre i rigetti, nonché su eventuali attività di ricerca in tale settore. 3.   La Commissione raccoglie le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e le trasmette senza indugio al segretariato dell'ICCAT. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati relativi al formato della relazione annuale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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