Art. 70

Presunte violazioni notificate da una PCC

In vigore dal 15 nov 2017
Presunte violazioni notificate da una PCC 1.   Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dalle PCC. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche del punto di contatto di cui al paragrafo 1 almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno 14 giorni prima che le modifiche prendano effetto. 3.   Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una PCC un rapporto di ispezione in porto che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, lo Stato membro indaga tempestivamente sulla violazione e informa la Commissione, entro 160 giorni dalla ricezione di tale rapporto di ispezione in porto, sullo stato dell'indagine e sulle azioni di esecuzione eventualmente adottate. 4.   Se lo Stato membro non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 3, esso comunica alla Commissione i motivi del ritardo e quando sarà presentata la relazione sullo stato dell'indagine. 5.   La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro 180 giorni dalla ricezione del rapporto di ispezione in porto e include nella relazione annuale di cui all' le informazioni relative allo stato delle indagini e alle eventuali misure di esecuzione adottate dallo Stato membro di bandiera.
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Presunte violazioni notificate da una PCC (Art. 70 Regolamento (UE) 2017/2107) — Testo vigente | Portale Normativo