Art. 11

Informazioni sui FAD fornite dalle navi

In vigore dal 15 nov 2017
Informazioni sui FAD fornite dalle navi 1.   Per ciascun utilizzo di un FAD, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni e i seguenti dati: a) posizione del FAD; b) data di utilizzo del FAD; c) tipo di FAD (FAD ancorato, FAD derivante artificiale); d) identificatore del FAD [ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore, tipo di boa — ad esempio boa semplice o associata a ecoscandaglio] o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario; e) caratteristiche di progettazione del FAD (dimensione e materiale della parte galleggiante e della struttura sottomarina sospesa ed elemento impigliante della struttura sottomarina sospesa). 2.   Per ciascuna visita a un FAD, seguita o no da una cala, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni: a) tipo di visita (salpamento, recupero, intervento sull'apparecchiatura elettronica); b) posizione del FAD; c) data di visita; d) tipo di FAD (FAD ancorato, FAD derivante naturale, FAD derivante artificiale); e) identificatore del FAD [ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario]; f) se la visita è seguita da una cala, i risultati della cala in termini di catture e catture accessorie, sia conservate sia rigettate in mare vive o morte, o se la visita non è seguita da una cala, il motivo di tale decisione (ad esempio la carenza di pesce o pesce di dimensioni troppo ridotte). 3.   Per ciascuna perdita di un FAD, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e tutte le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni: a) l'ultima posizione registrata; b) data dell'ultima posizione registrata; c) identificatore del FAD [ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore] o ogni altra informazione che consenta l'identificazione del proprietario. 4.   I pescherecci dell'Unione tengono un elenco dei FAD utilizzati, aggiornato su base trimestrale, contenente almeno le informazioni di cui all'allegato III.
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