Art. 13

Giornali di bordo

In vigore dal 15 nov 2017
Giornali di bordo Gli Stati membri provvedono affinché: a) i giornali di pesca in formato cartaceo ed elettronico, nonché ove del caso i giornali di bordo relativi ai FAD, siano prontamente raccolti e messi a disposizione degli esperti scientifici dell'Unione; b) i dati relativi al compito II trasmessi alla Commissione a norma dell' includano le informazioni ottenute dai giornali di pesca o, se del caso, dai giornali di bordo relativi ai FAD.
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Giornali di bordo (Art. 13 Regolamento (UE) 2017/2107) — Testo vigente | Portale Normativo