Art. 13
Giornali di bordo
In vigore dal 15 nov 2017
Giornali di bordo
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i giornali di pesca in formato cartaceo ed elettronico, nonché ove del caso i giornali di bordo relativi ai FAD, siano prontamente raccolti e messi a disposizione degli esperti scientifici dell'Unione;
b)
i dati relativi al compito II trasmessi alla Commissione a norma dell' includano le informazioni ottenute dai giornali di pesca o, se del caso, dai giornali di bordo relativi ai FAD.
Storico versioni
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