Art. 14

Divieto spazio-temporale connesso alla protezione del novellame

In vigore dal 15 nov 2017
Divieto spazio-temporale connesso alla protezione del novellame 1.   Le attività destinate alla cattura dei tonnidi tropicali con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione dei pesci, compresi i FAD, o le attività di sostegno a tali attività, sono vietate: a) dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno; e b) nella zona delimitata come segue: — limite settentrionale – parallelo 5° di latitudine nord, — limite meridionale – parallelo 4° di latitudine sud, — limite occidentale – meridiano 20° di longitudine ovest, — limite orientale – la costa africana. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 include: a) la posa in mare di oggetti galleggianti, con o senza boe; b) la pesca intorno, al di sotto o con l'ausilio di oggetti artificiali, comprese le navi; c) la pesca intorno, al di sotto o con l'ausilio di oggetti naturali; d) il rimorchio di oggetti galleggianti dall'interno all'esterno della zona. 3.   Ogni Stato membro le cui navi praticano attività di pesca nella zona geografica oggetto del divieto spazio-temporale: a) adotta opportuni provvedimenti per garantire che tutte le navi battenti la sua bandiera, incluse le navi d'appoggio, impegnate in attività di pesca durante il divieto spazio-temporale di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano un osservatore a bordo. Il programma di osservazione è conforme all'allegato IV del presente regolamento, fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 1224/2009; b) entro il 30 giugno di ogni anno presenta le informazioni raccolte dagli osservatori di cui alla lettera a) alla Commissione, che le comunica all'ICCAT entro il 31 luglio; c) adotta misure appropriate nei confronti dei pescherecci battenti la sua bandiera che non rispettano il divieto spazio-temporale di cui al paragrafo 1; d) presenta alla Commissione una relazione con riguardo al rispetto del divieto spazio-temporale nell'ambito della relazione annuale di cui all'.
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