Art. 14
Divieto spazio-temporale connesso alla protezione del novellame
In vigore dal 15 nov 2017
Divieto spazio-temporale connesso alla protezione del novellame
1. Le attività destinate alla cattura dei tonnidi tropicali con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione dei pesci, compresi i FAD, o le attività di sostegno a tali attività, sono vietate:
a)
dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno; e
b)
nella zona delimitata come segue:
—
limite settentrionale – parallelo 5° di latitudine nord,
—
limite meridionale – parallelo 4° di latitudine sud,
—
limite occidentale – meridiano 20° di longitudine ovest,
—
limite orientale – la costa africana.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 include:
a)
la posa in mare di oggetti galleggianti, con o senza boe;
b)
la pesca intorno, al di sotto o con l'ausilio di oggetti artificiali, comprese le navi;
c)
la pesca intorno, al di sotto o con l'ausilio di oggetti naturali;
d)
il rimorchio di oggetti galleggianti dall'interno all'esterno della zona.
3. Ogni Stato membro le cui navi praticano attività di pesca nella zona geografica oggetto del divieto spazio-temporale:
a)
adotta opportuni provvedimenti per garantire che tutte le navi battenti la sua bandiera, incluse le navi d'appoggio, impegnate in attività di pesca durante il divieto spazio-temporale di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano un osservatore a bordo. Il programma di osservazione è conforme all'allegato IV del presente regolamento, fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 1224/2009;
b)
entro il 30 giugno di ogni anno presenta le informazioni raccolte dagli osservatori di cui alla lettera a) alla Commissione, che le comunica all'ICCAT entro il 31 luglio;
c)
adotta misure appropriate nei confronti dei pescherecci battenti la sua bandiera che non rispettano il divieto spazio-temporale di cui al paragrafo 1;
d)
presenta alla Commissione una relazione con riguardo al rispetto del divieto spazio-temporale nell'ambito della relazione annuale di cui all'.
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