Art. 16

Identificazione di pesca INN

In vigore dal 15 nov 2017
Identificazione di pesca INN Se il segretario esecutivo dell'ICCAT notifica alla Commissione una possibile violazione dell', paragrafo 2, e dell', paragrafi 1 e 2, ad opera di pescherecci dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera interessato. Tale Stato membro di bandiera provvede immediatamente a esaminare la situazione e, se la nave sta pescando con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione dei pesci, compresi i FAD, chiede alla stessa di interrompere le attività di pesca e, se necessario, di lasciare senza indugio la zona. Lo Stato membro di bandiera interessato comunica senza indugio alla Commissione i risultati della sua indagine e le misure corrispondenti adottate. La Commissione comunica a sua volta tali informazioni allo Stato costiero e al segretario esecutivo dell'ICCAT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2107:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo