Art. 38

Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona compresa tra 20° di latitudine sud e 25° di latitudine sud

In vigore dal 15 nov 2017
Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona compresa tra 20° di latitudine sud e 25° di latitudine sud 1.   Tutti i pescherecci che operano tra 20° e 25° di latitudine sud tengono a bordo e utilizzano cavi e pali scaccia-uccelli (cavi tori) e pali tori che soddisfano i requisiti e gli orientamenti supplementari di cui all'allegato V. 2.   I cavi tori sono sempre predisposti prima che i palangari vengano immersi in acqua. 3.   Ove possibile, un secondo palo tori e cavo tori sono utilizzati nei momenti di elevata presenza o attività di volatili. 4.   Tutte le navi tengono a bordo cavi tori di riserva pronti per un uso immediato. 5.   I pescherecci con palangari dediti alla cattura del pesce spada con palangari monofilamento sono esentati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) i palangari sono calati durante la notte, dove per notte si intende il periodo compreso tra il crepuscolo nautico serale e quello mattutino come specificato nell'almanacco nautico per la posizione geografica dove è praticata la pesca; e b) è utilizzato un tornichetto di 60 g di peso minimo, posizionato a non più di 3 metri dall'amo, in modo da ottimizzare i livelli di immersione. Gli Stati membri di bandiera delle navi soggette alla deroga di cui al primo comma comunicano alla Commissione i risultati scientifici derivanti dal programma di osservazione da essi effettuato su tali navi.
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