Art. 39
Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona a sud di 25° di latitudine sud
In vigore dal 15 nov 2017
Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona a sud di 25° di latitudine sud
I pescherecci con palangari applicano almeno due delle seguenti misure di mitigazione in conformità dei requisiti e degli orientamenti supplementari di cui all'allegato V:
a)
cala notturna con illuminazione minima del ponte;
b)
cavi scaccia-uccelli (cavi tori);
c)
palangari zavorrati.
Storico versioni
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