Art. 37
Campionamento delle specie di squali ad opera di osservatori scientifici e altre persone autorizzate
In vigore dal 15 nov 2017
Campionamento delle specie di squali ad opera di osservatori scientifici e altre persone autorizzate
1. In deroga al divieto di conservare a bordo smerigli, squali volpe occhione, squali alalunga, squali martello (della famiglia Sphyrnidae, ad eccezione dello Sphyrna tiburo) e squali seta, di cui agli , la raccolta di campioni biologici nel corso delle operazioni di pesca commerciale da parte di osservatori scientifici o persone autorizzate dalle PCC a raccogliere campioni biologici è consentita alle seguenti condizioni:
a)
i campioni biologici sono raccolti esclusivamente da animali che risultano morti quando viene salpato l'attrezzo;
b)
i campioni biologici sono prelevati nell'ambito di un progetto di ricerca notificato al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT e elaborato tenendo conto delle priorità di ricerca raccomandate da tale comitato. Il progetto di ricerca dovrebbe includere un documento dettagliato che descrive l'obiettivo del progetto, le metodologie da utilizzare, il numero e il tipo di campioni da raccogliere e il tempo e l'area di campionamento;
c)
i campioni biologici sono tenuti a bordo fino al porto di sbarco o di trasbordo; nonché
d)
l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera o, nel caso di navi noleggiate, della PCC noleggiatrice e dello Stato membro di bandiera, deve accompagnare tutti i campioni raccolti in conformità del presente articolo fino all'ultimo porto di sbarco. I suddetti campioni e le altre parti degli esemplari di squalo soggetti a campionamento non sono commercializzati o venduti.
2. I campioni biologici di cui al paragrafo 1 possono includere, in particolare, vertebre, tessuti, tratti riproduttivi, stomaci, campioni di pelle, valvole spirali, mascelle, pesci interi o scheletri per studi tassonomici e inventari faunistici.
3. La campagna di campionamento può avere inizio solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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