Art. 35
Squali martello
In vigore dal 15 nov 2017
Squali martello
1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.
2. Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali martello catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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