Art. 36
Squali seta (Carcharhinus falciformis)
In vigore dal 15 nov 2017
Squali seta (Carcharhinus falciformis)
1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali seta catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.
2. Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali seta catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, al più tardi prima di introdurre le catture nelle stive, prestando la dovuta attenzione alla sicurezza dei membri dell'equipaggio.
3. I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione a chiusura impegnati in attività di pesca regolamentate dall'ICCAT adottano ulteriori misure per aumentare il tasso di sopravvivenza degli squali seta catturati accidentalmente. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale di cui all', in merito ai progressi compiuti.
Storico versioni
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