Art. 39 · Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona a sud di 25° di latitudine sud

Art. 39

Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona a sud di 25° di latitudine sud

In vigore dal 15 nov 2017
Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona a sud di 25° di latitudine sud I pescherecci con palangari applicano almeno due delle seguenti misure di mitigazione in conformità dei requisiti e degli orientamenti supplementari di cui all'allegato V: a) cala notturna con illuminazione minima del ponte; b) cavi scaccia-uccelli (cavi tori); c) palangari zavorrati.
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