Art. 41
Disposizioni generali relative alle tartarughe marine
In vigore dal 15 nov 2017
Disposizioni generali relative alle tartarughe marine
1. I pescherecci con reti da circuizione a chiusura evitano di accerchiare le tartarughe marine e liberano le tartarughe marine accerchiate o rimaste impigliate, anche nei FAD. Essi riferiscono in merito alle interazioni tra le reti da circuizione a chiusura o i FAD e le tartarughe marine al proprio Stato membro di bandiera.
2. I pescherecci con palangari pelagici tengono a bordo e utilizzano attrezzature che consentano di manipolare in condizioni di sicurezza, disimpigliare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.
3. I pescatori imbarcati su pescherecci con palangari pelagici utilizzano le attrezzature di cui al paragrafo 2 conformemente all'allegato VI, al fine di massimizzare le possibilità di sopravvivenza delle tartarughe marine.
4. Gli Stati membri forniscono ai suddetti pescatori su pescherecci con palangari pelagici una formazione relativa alle tecniche di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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