Art. 157

Funzioni del direttore esecutivo

In vigore dal 14 giu 2017
Funzioni del direttore esecutivo 1.   L'Ufficio è diretto dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione. 2.   Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato del bilancio, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi. 3.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Ufficio. 4.   Il direttore esecutivo svolge in particolare le seguenti funzioni, che possono essere delegate: a) adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni; b) attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione; c) elabora il progetto di programma di lavoro annuale indicante la stima delle risorse umane e finanziarie per ogni attività e lo sottopone al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione; d) sottopone al consiglio di amministrazione proposte ai sensi dell', paragrafo 2; e) elabora il progetto di programma strategico pluriennale, comprendente la strategia di cooperazione internazionale dell'Ufficio, e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e a seguito di uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo; f) attua il programma di lavoro annuale e il programma strategico pluriennale e riferisce sulla loro attuazione al consiglio di amministrazione; g) elabora la relazione annuale sull'attività dell'Ufficio e la presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione; h) elabora il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione; i) elabora un piano di azione tenendo conto delle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interne o esterne nonché delle indagini dell'OLAF, e riferisce sui progressi due volte l'anno alla Commissione e al consiglio di amministrazione; j) tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive; k) elabora una strategia antifrode per l'Ufficio e la presenta al comitato del bilancio per l'approvazione; l) al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento, se del caso, sottopone alla commissione di ricorso allargata («commissione allargata») questioni di diritto, in particolare se le commissioni di ricorso hanno emesso decisioni divergenti al riguardo; m) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese e dà esecuzione al bilancio dell'Ufficio; n) esercita i poteri nei confronti del personale che gli sono attribuiti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera h); o) esercita i poteri che gli sono conferiti dall', paragrafo 3, dall', paragrafo 5, dall', paragrafo 3, dall', paragrafo 2, dall', paragrafo 5, dall', dagli , dall', paragrafo 4, dall', paragrafo 3, dall', paragrafo 5, dall', dall', dall', paragrafo 4, dall', paragrafo 10, dall', dall', paragrafo 1, e dall', paragrafo 2, e dall' conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento. 5.   Il direttore esecutivo è assistito da uno o più vicedirettori esecutivi. In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo o uno dei vicedirettori esecutivi lo sostituisce in conformità della procedura fissata dal consiglio di amministrazione.
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