Art. 152

Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti

In vigore dal 14 giu 2017
Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti 1.   L'Ufficio e gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli. Fatto salvo il paragrafo 3, tale cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori di attività: a) lo sviluppo di criteri comuni di esame; b) la creazione di banche dati e portali comuni o collegati a fini di consultazione, ricerca e classificazione in tutta l'Unione; c) la fornitura e lo scambio continui di dati e di informazioni, ivi compreso ai fini dell'alimentazione delle banche dati e dei portali di cui alla lettera b); d) l'attuazione di norme e prassi comuni per garantire l'interoperabilità tra le procedure e i sistemi in tutta l'Unione e per migliorarne l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia; e) la condivisione di informazioni sui diritti di proprietà industriale e sulle procedure in materia, compreso il sostegno reciproco ai servizi di assistenza e ai centri di informazione; f) lo scambio di competenze e di assistenza tecnica in relazione ai settori di cui alle lettere da a) a e). 2.   In base a una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione definisce e coordina progetti che rivestono un interesse per l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda i settori di cui ai paragrafi 1 e 6 e invita gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale a partecipare a tali progetti. La definizione dei progetti contiene gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale degli Stati membri partecipante, dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e dell'Ufficio. L'Ufficio consulta i rappresentanti degli utenti, in particolare nelle fasi di definizione dei progetti e di valutazione dei loro risultati. 3.   Gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale possono interrompere, limitare o sospendere temporaneamente la loro cooperazione nei progetti di cui a primo comma del paragrafo 2. Nell'avvalersi della facoltà di cui al primo comma, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale forniscono all'Ufficio una dichiarazione scritta che spieghi i motivi della loro decisione. 4.   Una volta che si sono impegnati a partecipare a taluni progetti, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, fatto salvo il paragrafo 3, partecipano in maniera effettiva ai progetti di cui al paragrafo 2 al fine di assicurarne lo sviluppo, il funzionamento, l'interoperabilità e l'aggiornamento. 5.   L'Ufficio fornisce sostegno finanziario ai progetti di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare, ai fini di cui al paragrafo 4, l'effettiva partecipazione a tali progetti degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni e contributi in natura. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 15 % delle entrate annue dell'Ufficio. I beneficiari delle sovvenzioni sono gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Ufficio e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (24). 6.   L'ufficio e le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro su base volontaria per sensibilizzare il pubblico al sistema del marchio e alla lotta contro la contraffazione. Tale cooperazione comprende progetti volti, in particolare, all'attuazione di norme e pratiche consolidate nonché all'organizzazione dell'attività di formazione e di informazione. Il sostegno finanziario a tali progetti rientra nell'importo totale del finanziamento di cui al paragrafo 5. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 2 a 5.
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