Art. 153

Funzioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 14 giu 2017
Funzioni del consiglio di amministrazione 1.   Fatte salve le funzioni attribuite dalla sezione 6 al comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni: a) adotta il programma di lavoro annuale dell'Ufficio per l'anno successivo, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, conformemente all', paragrafo 4, lettera c), e tenendo conto del parere della Commissione, e, una volta adottato, lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione; b) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell', paragrafo 4, lettera e), e tenendo conto del parere della Commissione, adotta il programma strategico pluriennale dell'Ufficio, comprensivo della strategia dell'Ufficio per la cooperazione internazionale, a seguito di uno scambio di opinioni tra il direttore esecutivo e la commissione competente del Parlamento europeo, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; c) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell', paragrafo 4, lettera g), adotta la relazione annuale, e una volta adottata la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; d) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell', paragrafo 4, lettera h), i adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale; e) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell', paragrafo 2; f) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell', paragrafo 5; g) adotta le norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nell'Ufficio; h) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Ufficio, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità con potere di nomina»); i) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto e del regime conformemente all' dello statuto dei funzionari; j) compila l'elenco di candidati previsto all', paragrafo 2; k) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne o esterne e dalle valutazioni di cui all', nonché dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); l) è consultato prima dell'adozione delle direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento; m) può presentare pareri e chiedere informazioni al direttore esecutivo e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta, conformemente all' dello statuto e all' del regime, una decisione basata sull', paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull' del regime, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tale delega di autorità con potere di nomina può essere sospesa. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
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Funzioni del consiglio di amministrazione (Art. 153 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo