Art. 151
Compiti dell'Ufficio
In vigore dal 14 giu 2017
Compiti dell'Ufficio
1. All'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:
a)
l'amministrazione e la promozione del sistema del marchio UE istituito dal presente regolamento;
b)
l'amministrazione e la promozione del sistema dei disegni dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 6/2002 (20);
c)
la promozione della convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli, in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
d)
i compiti di cui al regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);
e)
i compiti che gli sono conferiti ai sensi della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22).
2. L'Ufficio coopera con le istituzioni, le autorità, gli organismi, gli uffici centrali della proprietà industriale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione ai compiti a esso attribuiti al paragrafo 1.
3. L'Ufficio può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.
Storico versioni
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