Art. 151

Compiti dell'Ufficio

In vigore dal 14 giu 2017
Compiti dell'Ufficio 1.   All'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti: a) l'amministrazione e la promozione del sistema del marchio UE istituito dal presente regolamento; b) l'amministrazione e la promozione del sistema dei disegni dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 6/2002 (20); c) la promozione della convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli, in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale; d) i compiti di cui al regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (21); e) i compiti che gli sono conferiti ai sensi della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22). 2.   L'Ufficio coopera con le istituzioni, le autorità, gli organismi, gli uffici centrali della proprietà industriale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione ai compiti a esso attribuiti al paragrafo 1. 3.   L'Ufficio può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.
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Compiti dell'Ufficio (Art. 151 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo