Art. 172

Bilancio

In vigore dal 14 giu 2017
Bilancio 1.   Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell'Ufficio. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile. 2.   Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio. 3.   Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse totali dovute a norma dell'allegato –I del presente regolamento, il gettito delle tasse totali di cui al regolamento (CE) n. 6/2002, il gettito delle tasse totali dovute a norma del protocollo di Madrid per una registrazione internazionale che designa l'Unione altri pagamenti effettuati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse totali dovute a norma dell'atto di Ginevra di cui all'articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002, per una registrazione internazionale che designa l'Unione e altri pagamenti effettuati alle parti contraenti dell'atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione su una linea di bilancio specifica della sezione della Commissione del bilancio generale dell'Unione. 4.   Ogni anno, l'Ufficio compensa le spese sostenute dagli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, dall'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e da qualsiasi altra autorità competente designata da uno Stato membro in conseguenza dei compiti specifici che essi svolgono quali parti funzionali del sistema del marchio UE nell'ambito dei seguenti servizi e procedure: a) procedimenti di opposizione e di nullità dinanzi agli uffici centrali della proprietà degli Stati membri e all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale che riguardano marchi UE; b) fornitura di informazioni sul funzionamento del sistema del marchio UE mediante servizi di assistenza e centri di informazione; c) tutela dei marchi UE, comprese azioni intraprese a norma dell', paragrafo 4. 5.   La compensazione totale delle spese di cui al paragrafo 4 corrisponde al 5 % delle entrate annue dell'Ufficio. Fatto salvo il terzo comma del presente paragrafo, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione stabilisce il criterio di ripartizione sulla base dei seguenti indicatori corretti, equi e pertinenti: a) il numero annuale di domande di marchio UE provenienti da richiedenti in ciascuno Stato membro; b) il numero annuale di domande di marchio d'impresa nazionale in ciascuno Stato membro; c) il numero annuale di opposizioni e domande di dichiarazione di nullità trasmesse dai proprietari di marchi UE in ciascuno Stato membro; d) il numero annuale di cause proposte dinanzi ai tribunali dei marchi UE designati da ogni Stato membro in conformità dell'. Al fine di documentare le spese di cui al paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono all'Ufficio, entro il 31 marzo di ciascun anno, dati statistici che dimostrano i dati di cui ai punti da a) a d) del primo comma del presente paragrafo per l'anno precedente, che sono inclusi nella proposta che deve essere presentata al consiglio di amministrazione. Per motivi di equità, le spese sostenute dagli organi di cui al paragrafo 4, in ogni Stato membro si considerano corrispondere almeno al 2 % della compensazione totale di cui al presente paragrafo. 6.   L'obbligo, da parte dell'Ufficio, di compensare le spese di cui al paragrafo 4, sostenute in un determinato anno, si applica soltanto nella misura in cui in tale anno non si registri un disavanzo di bilancio. 7.   In caso di avanzo di bilancio, e fatto salvo il paragrafo 10, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione può aumentare la percentuale di cui al paragrafo 5 a un massimo del 10 % delle entrate annue dell'Ufficio. 8.   Fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 e 10 e gli , nel caso in cui si generi un avanzo sostanziale per cinque anni consecutivi, il comitato del bilancio, su proposta dell'Ufficio e in conformità dei programmi strategici annuali e pluriennali di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), decide a maggioranza di due terzi sul trasferimento al bilancio dell'Unione dell'avanzo generato dal 23 marzo 2016. 9.   Ogni sei mesi l'Ufficio trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sulla sua situazione finanziaria, comprese le operazioni finanziarie effettuate a norma dell', paragrafi 5 e 6, e dei paragrafi 5 e 7 del presente articolo. La Commissione esamina la situazione finanziaria dell'Ufficio sulla base di tale relazione. 10.   L'Ufficio prevede un fondo di riserva, pari a un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni.
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