Art. 123

Tribunali dei marchi UE

In vigore dal 14 giu 2017
Tribunali dei marchi UE 1.   Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento. 2.   Ogni cambiamento relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale dei tribunali indicati nell'elenco dei tribunali dei marchi UE trasmesso alla Commissione da uno Stato membro conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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