Art. 124
Competenza in materia di contraffazione e di validità
In vigore dal 14 giu 2017
Competenza in materia di contraffazione e di validità
I tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva:
a)
per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE;
b)
per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale;
c)
per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all'3 , paragrafo 2;
d)
per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1001:oj#art-124