Art. 124 · Competenza in materia di contraffazione e di validità

Art. 124

Competenza in materia di contraffazione e di validità

In vigore dal 14 giu 2017
Competenza in materia di contraffazione e di validità I tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva: a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE; b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale; c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all'3 , paragrafo 2; d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all'.
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