Art. 11
Data di decorrenza dell'opponibilità del diritto ai terzi
In vigore dal 14 giu 2017
Data di decorrenza dell'opponibilità del diritto ai terzi
1. Il diritto conferito dal marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.
2. Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio UE che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di tale pubblicazione.
3. Il tribunale adito non statuisce sul merito del caso fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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