Art. 121

Delega di potere

In vigore dal 14 giu 2017
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', per specificare: a) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all', paragrafo 4; b) le condizioni alle quali i dipendenti di cui all', paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all', paragrafo 1, depositano presso l'Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura; c) le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati di cui all', paragrafo 5.
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