Art. 120

Rappresentanza professionale

In vigore dal 14 giu 2017
Rappresentanza professionale 1.   La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può essere assunta soltanto: a) da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e abbiano domicilio professionale nello Spazio economico europeo, purché possano agire in tale Stato membro quali mandatari in materia di marchi; b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio. I rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo o, se del caso, di un'altra parte del procedimento, devono depositarvi una procura firmata, da inserire agli atti. 2.   Può essere iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che: a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo; b) ha domicilio professionale o impiego nello Spazio economico europeo; c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro dello Spazio economico europeo. Quando nello Stato interessato l'abilitazione non è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco dell'Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale devono aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni. Tuttavia, non sono tenute ad avere esercitato la professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione. 3.   L'iscrizione avviene su richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. 4.   Il direttore esecutivo può concedere una deroga: a) alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta; b) alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, lettere b) e c). 5.   Una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati su sua richiesta o se non ha più la capacità di rappresentare. Le modifiche dell'elenco dei mandatari abilitati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
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