Art. 119

Principi generali relativi alla rappresentanza

In vigore dal 14 giu 2017
Principi generali relativi alla rappresentanza 1.   Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio. 2.   Fatta salva la seconda frase del paragrafo 3 del presente articolo, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all', paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di marchio UE. 3.   Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legami economici con essa, anche se non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo. I dipendenti rappresentanti altre persone, ai sensi del presente paragrafo, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte nel procedimento, depositano una procura firmata da inserire nel fascicolo. 4.   Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.
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Principi generali relativi alla rappresentanza (Art. 119 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo