Art. 171

Comitato del bilancio

In vigore dal 14 giu 2017
Comitato del bilancio 1.   Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli sono attribuite dalla presente sezione. 2.   Gli , l', paragrafi da 1 a 4, e 5, per quanto riguarda l'elezione del presidente e del vicepresidente, e l', paragrafi 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio mutatis mutandis. 3.   Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente ad adottare ai sensi dell', paragrafo 3, e dell', è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.
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Comitato del bilancio (Art. 171 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo