Art. 156
Riunioni
In vigore dal 14 giu 2017
Riunioni
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione è competente a prendere ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a) e b), dell', paragrafo 1, e dell', paragrafi 2 e 4, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.
6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni.
7. L'Ufficio assicura il segretariato del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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