Art. 155

Presidente del consiglio di amministrazione

In vigore dal 14 giu 2017
Presidente del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento. 2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente dura quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione nel corso del loro mandato, questo cessa automaticamente alla stessa data.
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