Art. 154

Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 14 giu 2017
Composizione del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo, nonché dai rispettivi supplenti. 2.   I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
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