Art. 154
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 14 giu 2017
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo, nonché dai rispettivi supplenti.
2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
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