Art. 171
Comitato del bilancio
In vigore dal 14 giu 2017
Comitato del bilancio
1. Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli sono attribuite dalla presente sezione.
2. Gli , l', paragrafi da 1 a 4, e 5, per quanto riguarda l'elezione del presidente e del vicepresidente, e l', paragrafi 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio mutatis mutandis.
3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente ad adottare ai sensi dell', paragrafo 3, e dell', è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.
Storico versioni
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