Art. 171 · Comitato del bilancio

Art. 171

Comitato del bilancio

In vigore dal 14 giu 2017
Comitato del bilancio 1.   Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli sono attribuite dalla presente sezione. 2.   Gli , l', paragrafi da 1 a 4, e 5, per quanto riguarda l'elezione del presidente e del vicepresidente, e l', paragrafi 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio mutatis mutandis. 3.   Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente ad adottare ai sensi dell', paragrafo 3, e dell', è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.
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