Art. 173

Adozione del bilancio

In vigore dal 14 giu 2017
Adozione del bilancio 1.   Ogni anno il direttore esecutivo elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio successivo e lo trasmette entro e non oltre il 31 marzo al comitato del bilancio, corredato dell'organigramma. 2.   Qualora le previsioni di bilancio contemplino una sovvenzione dell'Unione, il comitato del bilancio trasmette senza indugio lo stato di previsione alla Commissione, che lo trasmette a sua volta all'autorità di bilancio dell'Unione. La Commissione può accludervi un parere contenente previsioni divergenti. 3.   Il comitato del bilancio adotta il bilancio, corredato dell'organigramma dell'Ufficio. Se le previsioni di bilancio comportano una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione, il bilancio dell'Ufficio è adattato di conseguenza.
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