Art. 175

Lotta contro la frode

In vigore dal 14 giu 2017
Lotta contro la frode 1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), l'Ufficio aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF, e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'Ufficio, utilizzando il modello che figura nell'allegato dell'accordo. 2.   La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti cui l'Ufficio ha concesso finanziamenti dell'Unione. 3.   L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (26), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Ufficio. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Ufficio contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere i controlli e le verifiche conformemente alle rispettive competenze. 5.   Il comitato del bilancio adotta una strategia antifrode, che sia proporzionata ai rischi di frode, tenuto conto del rapporto costi/benefici delle misure da attuare.
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Lotta contro la frode (Art. 175 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo