Art. 176

Accertamento dei conti

In vigore dal 14 giu 2017
Accertamento dei conti 1.   Al più tardi il 31 marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo, al comitato del bilancio e alla Corte dei conti la contabilità complessiva delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo 287 del FUE. 2.   Il comitato del bilancio dà atto al direttore esecutivo dell'esecuzione del bilancio.
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Accertamento dei conti (Art. 176 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo