Art. 100
Comunicazioni all'Ufficio
In vigore dal 14 giu 2017
Comunicazioni all'Ufficio
1. Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare le norme in materia dii mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.
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