Art. 102
Correzione di errori e di sviste manifeste
In vigore dal 14 giu 2017
Correzione di errori e di sviste manifeste
1. Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori tecnici attribuibili a esso commessi nella registrazione di un marchio UE o nella pubblicazione della relativa registrazione.
2. Se la correzione di errori contenuti nella registrazione di un marchio UE o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, si applica l', mutatis mutandis.
3. Le correzioni di errori nella registrazione di un marchio UE e nella pubblicazione della registrazione sono pubblicate dall'Ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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