Art. 102 · Correzione di errori e di sviste manifeste

Art. 102

Correzione di errori e di sviste manifeste

In vigore dal 14 giu 2017
Correzione di errori e di sviste manifeste 1.   Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori tecnici attribuibili a esso commessi nella registrazione di un marchio UE o nella pubblicazione della relativa registrazione. 2.   Se la correzione di errori contenuti nella registrazione di un marchio UE o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, si applica l', mutatis mutandis. 3.   Le correzioni di errori nella registrazione di un marchio UE e nella pubblicazione della registrazione sono pubblicate dall'Ufficio.
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