Art. 100 · Comunicazioni all'Ufficio

Art. 100

Comunicazioni all'Ufficio

In vigore dal 14 giu 2017
Comunicazioni all'Ufficio 1.   Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare le norme in materia dii mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.
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