Art. 115

Conservazione dei fascicoli

In vigore dal 14 giu 2017
Conservazione dei fascicoli 1.   L'Ufficio conserva i fascicoli delle procedure relative alle domande di marchio UE o alle registrazioni dei marchi UE. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli sono conservati. 2.   Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le loro copie di back-up, sono conservati a tempo indeterminato. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell'Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo. 3.   Se e nella misura in cui fascicoli o parti di fascicoli sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o i mezzi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni dalla fine dell'anno in cui la domanda è respinta o ritirata o è considerata ritirata, la registrazione del marchio UE giunge a definitiva scadenza ai sensi dell', la rinuncia definitiva del marchio UE viene registrata ai sensi dell' o il marchio UE risulta definitivamente cancellato dal registro ai sensi dell', paragrafo 6, o dell', paragrafo 6.
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