Art. 114

Consultazione pubblica

In vigore dal 14 giu 2017
Consultazione pubblica 1.   I fascicoli relativi a domande di marchi UE non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente. 2.   Chiunque dia la prova che il richiedente di un marchio UE ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti può consultare il fascicolo già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente. 3.   Dopo la pubblicazione della domanda di marchio UE, i fascicoli della domanda e del relativo marchio possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica. 4.   Quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, possono essere esclusi dalla consultazione i documenti relativi all'astensione o alla ricusazione ai sensi dell', i progetti di decisioni e pareri e tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri, nonché le parti del fascicolo rispetto alle quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza, salvo che la consultazione di tali parti del fascicolo sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione. 5.   La consultazione dei fascicoli del marchio UE per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione. 6.   Se la consultazione dei fascicoli avviene secondo quanto previsto nel paragrafo 7, la richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Tale tassa non è versata se la consultazione su mezzi tecnici di memorizzazione è effettuata online. 7.   La consultazione dei fascicoli ha luogo nella sede dell'Ufficio. A richiesta, è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie dei documenti dei fascicoli. Il rilascio di tali copie è subordinato al pagamento di una tassa. L'Ufficio trasmette inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di marchio UE dietro pagamento di una tassa. 8.   I fascicoli tenuti dall'Ufficio relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione di cui all', paragrafo 1, in conformità delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo. 9.   Ferme restando le restrizioni di cui al paragrafo 4, l'Ufficio può, su richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di marchi UE per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione. L'Ufficio può tuttavia esigere che si faccia uso della possibilità di richiedere la consultazione del fascicolo, qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione della quantità di informazioni da fornire.
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Consultazione pubblica (Art. 114 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo