Art. 180

Data alla quale si considera effettuato il pagamento

In vigore dal 14 giu 2017
Data alla quale si considera effettuato il pagamento 1.   Nei casi di cui all', paragrafo 1, primo comma, la data alla quale si considera effettuato il pagamento all'Ufficio è la data alla quale l'importo del versamento o del bonifico è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio. 2.   Quando si possono usare i mezzi di pagamento di cui all', paragrafo 1, primo comma, il direttore esecutivo fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerarsi effettuati. 3.   Qualora, a norma dei paragrafi 1 e 2, il pagamento della tassa non si consideri effettuato sino a dopo la scadenza del termine previsto a tale effetto, detto periodo si considera rispettato se viene fornita prova all'Ufficio che le persone che hanno effettuato il pagamento in uno Stato membro, entro il periodo di scadenza del pagamento stesso, abbiano debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l'importo da versare, e abbiano pagato una sovrattassa pari al 10 % dell'importo della tassa o delle tasse in questione, per un importo non superiore a 200 EUR. La soprattassa di cui sopra non è dovuta se il relativo ordine all'istituto bancario è stato dato almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento. 4.   L'Ufficio può imporre alla persona che ha effettuato il pagamento di fornire prova della data in cui è stato dato l'ordine all'istituto bancario di cui al paragrafo 3 e, se necessario, di pagare la sovrattassa pertinente entro un termine da esso stabilito. Se l'interessato non soddisfa tale richiesta, oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la sovrattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato.
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Data alla quale si considera effettuato il pagamento (Art. 180 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo