Art. 181
Pagamenti insufficienti e rimborso di importi di entità trascurabile
In vigore dal 14 giu 2017
Pagamenti insufficienti e rimborso di importi di entità trascurabile
1. In linea di massima, il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene, l'importo già versato è restituito non appena scaduto il termine di pagamento.
2. Se tuttavia il tempo residuo fino alla scadenza del termine lo consente, l'Ufficio può consentire alla persona che effettua il pagamento di versare la differenza ancora dovuta ovvero, quando tale differenza sia minima, può rinunciarvi in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.
3. Con l'approvazione del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può rinunciare all'azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.
4. Quando per tasse e tariffe sia versata una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso.
Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può fissare l'importo al di sotto del quale una somma eccessiva pagata per coprire una tassa o una tariffa non viene rimborsata.
Le decisioni adottate a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
Storico versioni
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